FORO DEL CONSUMATORE: DEROGABILE SOLO SE VI È STATA SPECIFICA NEGOZIAZIONE TRA IL PROFESSIONISTA E IL CONSUMATORE.

FORO DEL CONSUMATORE: DEROGABILE SOLO SE VI È STATA SPECIFICA NEGOZIAZIONE TRA IL PROFESSIONISTA E IL CONSUMATORE.

Il tema della derogabilità del c.d. “Foro del Consumatore” è stato negli anni al centro di interessanti dibattiti dottrinali e giurisprudenziali.

Deroga Foro del Consumatore.

Detto Foro, corrispondente con il Giudice del luogo ove il consumatore ha la propria residenza o domicilio, può essere derogato solo mediante la previsione di una specifica clausola che, secondo quanto previsto dall’art. 33 C.d.C., deve ritenersi, salvo prova contraria, vessatoria.

Ordinanza Corte di Cassazione n. 8268 del 28 aprile 2020.

La Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 8268 pubblicata lo scorso 28 aprile è intervenuta proprio su tale tema, chiarendo definitivamente i presupposti affinché possa ritenersi valida ed efficace una tale clausola nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista.

Secondo l’opinione espressa dal Giudice nomofilattico, non è sufficiente che detta clausola sia stata appositamente sottoscritta dal consumatore medesimo a norma dell’art. 1341 c.c. in ragione della sua dichiarata natura vessatoria.

Il comma 4 dell’art. 34 C.d.C. prevede infatti espressamente che la vessatorietà di una clausola in materia di C.d.C. possa essere superata in forza di una apposita negoziazione tra le parti.

Efficacia della clausola derogatoria.

Nei contratti unilateralmente predisposti dal professionista, dunque, la clausola derogatoria del c.d. Foro del Consumatore sarà efficace solo se appositamente sottoscritta dal consumatore medesimo a seguito di una specifica trattativa individuale intercorsa con il professionista.

Contratti conclusi con moduli o formulari.

In tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, peraltro, incomberà sul professionista l’onere di dimostrare la sussistenza di tale trattativa, pena l’inefficacia della clausola stessa con “rideterminazione” della competenza in favore del Giudice del Foro del Consumatore.

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