Affido condiviso : un’applicazione di principio
La legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha stabilito che, in caso di separazione dei coniugi, la regola da seguire sia quella dell’affidamento condiviso.
L’istituto dell’affidamento condiviso prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza, permettendo che essi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendo e partecipando di comune accordo alle scelte educative.
Questa modalità di affido è da ritenersi il regime ordinario.
Affido condiviso : un metodo per valorizzare la bigenitorialità anche in presenza di conflitto
La Suprema Corte ha affermato che le pronunce sull’affidamento della prole devono perseguire l’obiettivo di preservare il diritto alla bi-genitorialità, inteso come esigenza primaria e fondamentale del minore di ricevere affetto, cura, attenzione, educazione e istruzione da entrambi i genitori (Cass. Civ. 08/04/2016, n. 6919).
La regola dell’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 del Codice civile, è dunque derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (Cass. Civ. 17/01/2017, n. 977).
Neanche la conflittualità fra i genitori preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso (Cass., 08/02/2012 n. 1777) ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per i figli.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 29/03/2012, n. 5108), tuttavia, il conflitto può condurre a escludere l’affido condiviso ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli tale da essere pregiudicare del loro interesse.
La conflittualità non esclude l’affido condiviso anche se uno dei genitori è residente all’estero
Recentemente, la Corte di Cassazione ha anche specificato come l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori sia la regola da seguire anche qualora uno dei genitori sia residente all’estero e sempre a meno che non sussistano circostanze talmente gravi da mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico-fisico del minore. (Cass. 6/03/2019, n. 6535)
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione – confermando la decisione d’appello che aveva escluso profili di inadeguatezza genitoriale – ha affermato che la riscontrata assiduità del padre nell’esercizio del diritto di visita, seppur residente all’estero, comprovava la sue capacità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. n. 977 del 17/01/2017).
Conseguentemente, pur avendo riscontrato un’elevata conflittualità tra i genitori, che peraltro risultava secondo la Corte stemperata, nei fatti, dalla lontananza delle parti in causa (essendo la madre residente a Roma e il padre a Bruxelles) l’affido condiviso non doveva escludersi per il solo fatto che il padre fosse residente all’estero.